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TITOLI DI CREDITO: cosa sono e a cosa servono?

Il Titolo di Credito è un documento che incorpora un diritto, è materialmente costituito da un foglio di carta prestampato che deve essere compilato nelle parti lasciate in bianco. Il suo possesso comporta la titolarità di ottenere il credito e facendo circolare il Titolo si fa circolare anche il diritto (di credito) che esso incorpora. 
Secondo l’articolo 1152 il Possesso vale titolo, quindi occorre vantare solo il possesso per poter essere legittimati a riscuotere la somma dovuta; ma in base a tale articolo è necessario avere il possesso del Titolo, e aver ottenuto il possesso in buona fede. I Titoli di credito sono disciplinati dal nostro Codice Civile dagli articoli che vanno dal 1992 al 2027Rapporto Cartolare e Rapporto Causale
Se Tizio compra da Caio un elettrodomestico, e decide di pagarlo con un Titolo di Credito… In una normale compravendita con pagamento (non in contanti) ma con Titolo di credito, si viene a creare l’esistenza di due rapporti giuridici. Il primo è un contratto di compravendita, soggetto a tutte le disposizioni del caso (garanzia per vizi, obbligo di consegnare la merce ecc.), il secondo è legato al Titolo di credito. Il primo rapporto lo chiamiamo Rapporto Causale (o sottostante): in quanto definisce la “causa” che ha originato il titolo (l’acquisto dell’elettrodomestico), il secondo invece è il Rapporto Cartolare: detto così dal “pezzo di carta” del Titolo di Credito. Nel caso in cui il Prenditore (venditore o colui che ricevere il pagamento) non trasferisse a terzi il Titolo di Credito è chiaro che le parti del Rapporto Causale coincidono con le parti del Rapporto Cartolare. Se invece il prenditore ha trasferito a terzi il Titolo, le parti dei due rapporti non coincidono più e quindi il nuovo possessore (soggetto terzo) difficilmente sarà a conoscenza della causa che ha originato il Titolo di Credito.
I Titoli di Credito sono caratterizzati da tre elementi fondamentali:
Letteralità: vale a dire che “vale ciò che è scritto” nel senso che il Creditore non può pretendere una prestazione diversa da quella scritta sul Titolo (una somma di danaro maggiore, interessi maggiori, anticipare la data del pagamento), in questo caso si traduce in una maggiore tutela debitore.
Autonomia: il diritto di credito è del tutto autonomo rispetto al credito derivante dal Rapporto sottostante, per capire meglio il concetto di autonomia occorre ricordare l’art 2160 che regola la cessione dei crediti.
Il cedente (creditore) può cedere il credito al cessionario (nuovo creditore) anche senza consenso del ceduto (debitore); la cessione (del credito) può avvenire a titolo gratuito o dietro corrispettivo. Al termine della cessione il ceduto (debitore) deve ricevere la notifica di avvenuta cessione del credito; infatti il ceduto non sarà liberato se, dopo aver ricevuto la notifica, emette un pagamento nei confronti del cedente (vecchio creditore). In quel caso il debitore sarà obbligato a emettere un nuovo pagamento a beneficio del cessionario. La cessione del credito può essere pro solvendo o pro soluto. Nel primo caso il cedente non è liberato finchè il debitore non paga al cessionario; nel secondo caso il cedente è immediatamente liberato, quindi tutte le responsabilità gravitano attorno al cessionario. Anche per quanto riguarda il trasferimento del Titolo di Credito vale la stessa regola, con la eccezione delle “eccezioni” che il debitore può opporre al creditore. Per eccezione si indica il rifiuto del debitore di pagare al creditore. Le eccezioni sono opponibili al debitore se il rifiuto è legittimo (se il debitore ha già pagato, la merce è avariata ecc.) invece non è opponibile se il rifiuto non è legittimo (se il debitore cerca dei pretesti per non pagare). La cessione di credito non è autonoma, infatti il debitore può opporre le stesse eccezioni che poteva opporre al cedente anche al cessionario, invece con i Titoli di credito non è così. Proprio per questo si dice che esso è autonomo, nel senso che con il trasferimento del Titolo di Credito, nascerà un nuovo Diritto autonomo e originario e di conseguenza il debitore non può opporre le stesse eccezioni che poteva opporre al vecchio possessore (prenditore). Il carattere di autonomia favorisce la circolazione del Titolo di Credito.
Astrattezza: un’altra caratteristica del Titolo di Credito è l’astrattezza, infatti si dice che il Titolo si astrae dalla causa, nel senso che chi ne entrerà in possesso non conoscerà nulla del motivo per il quale il titolo sia stato originato. Gli unici Titoli di Credito che non obbediscono al criterio dell’astrattezza sono i Titoli Causali, le Azioni e le Obbligazioni. 

Vincenzo

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