Il Titolo di Credito è un documento che incorpora un
diritto, è materialmente costituito da un foglio di carta prestampato che deve
essere compilato nelle parti lasciate in bianco. Il suo possesso comporta la
titolarità di ottenere il credito e facendo circolare il Titolo si fa circolare
anche il diritto (di credito) che esso incorpora.
Se Tizio compra da Caio un elettrodomestico, e decide di
pagarlo con un Titolo di Credito… In una normale compravendita con pagamento
(non in contanti) ma con Titolo di credito, si viene a creare l’esistenza di
due rapporti giuridici. Il primo è un contratto di compravendita, soggetto a
tutte le disposizioni del caso (garanzia per vizi, obbligo di consegnare la
merce ecc.), il secondo è legato al Titolo di credito. Il primo rapporto lo
chiamiamo Rapporto Causale (o sottostante): in quanto definisce la “causa” che
ha originato il titolo (l’acquisto dell’elettrodomestico), il secondo invece è
il Rapporto Cartolare: detto così dal “pezzo di carta” del Titolo di Credito.
Nel caso in cui il Prenditore (venditore o colui che ricevere il pagamento) non
trasferisse a terzi il Titolo di Credito è chiaro che le parti del Rapporto
Causale coincidono con le parti del Rapporto Cartolare. Se invece il prenditore
ha trasferito a terzi il Titolo, le parti dei due rapporti non coincidono più e
quindi il nuovo possessore (soggetto terzo) difficilmente sarà a conoscenza
della causa che ha originato il Titolo di Credito.
I Titoli di Credito sono caratterizzati da tre elementi
fondamentali:
Letteralità: vale a dire che “vale ciò che è scritto” nel
senso che il Creditore non può pretendere una prestazione diversa da quella
scritta sul Titolo (una somma di danaro maggiore, interessi maggiori,
anticipare la data del pagamento), in questo caso si traduce in una maggiore
tutela debitore.
Autonomia: il diritto di credito è del tutto autonomo
rispetto al credito derivante dal Rapporto sottostante, per capire meglio il
concetto di autonomia occorre ricordare l’art 2160 che regola la cessione dei
crediti.
Il cedente (creditore) può cedere il credito al cessionario
(nuovo creditore) anche senza consenso del ceduto (debitore); la cessione (del
credito) può avvenire a titolo gratuito o dietro corrispettivo. Al termine
della cessione il ceduto (debitore) deve ricevere la notifica di avvenuta
cessione del credito; infatti il ceduto non sarà liberato se, dopo aver ricevuto
la notifica, emette un pagamento nei confronti del cedente (vecchio creditore).
In quel caso il debitore sarà obbligato a emettere un nuovo pagamento a
beneficio del cessionario. La cessione del credito può essere pro solvendo o
pro soluto. Nel primo caso il cedente non è liberato finchè il debitore non
paga al cessionario; nel secondo caso il cedente è immediatamente liberato,
quindi tutte le responsabilità gravitano attorno al cessionario. Anche per
quanto riguarda il trasferimento del Titolo di Credito vale la stessa regola,
con la eccezione delle “eccezioni” che il debitore può opporre al creditore.
Per eccezione si indica il rifiuto del debitore di pagare al creditore. Le
eccezioni sono opponibili al debitore se il rifiuto è legittimo (se il debitore
ha già pagato, la merce è avariata ecc.) invece non è opponibile se il rifiuto
non è legittimo (se il debitore cerca dei pretesti per non pagare). La cessione
di credito non è autonoma, infatti il debitore può opporre le stesse eccezioni
che poteva opporre al cedente anche al cessionario, invece con i Titoli di
credito non è così. Proprio per questo si dice che esso è autonomo, nel senso
che con il trasferimento del Titolo di Credito, nascerà un nuovo Diritto
autonomo e originario e di conseguenza il debitore non può opporre le stesse
eccezioni che poteva opporre al vecchio possessore (prenditore). Il carattere
di autonomia favorisce la circolazione del Titolo di Credito.
Astrattezza: un’altra caratteristica del Titolo di Credito è
l’astrattezza, infatti si dice che il Titolo si astrae dalla causa, nel senso
che chi ne entrerà in possesso non conoscerà nulla del motivo per il quale il
titolo sia stato originato. Gli unici Titoli di Credito che non obbediscono al
criterio dell’astrattezza sono i Titoli Causali, le Azioni e le Obbligazioni.
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