Le Eccezioni (art.1993)
Le eccezioni, sono il rifiuto di pagamento del credito, da
parte del debitore nei confronti del creditore. Esse possono essere di due
tipi:
-le eccezioni Reali: che si rivolgono a qualsiasi possessore
del titolo
-le eccezioni Personali: che si rivolgono a un possessore
specifico del titolo
a) Le eccezioni Reali possono verificarsi in diverse
circostanze, come per esempio una forma non corretta del titolo di credito
(manca quindi un requisito fondamentale come: data, somma, firma, data di
scadenza ecc.); le eccezioni possono essere relative anche a una discordanza
tra la prestazione richiesta dal creditore e il tenore letterario del titolo,
in questo caso vale ciò che c’è scritto, quindi il creditore non può pretendere
una prestazione diversa (somma di danaro più alta, tassi di interesse maggiori,
anticipo data di scadenza) rispetto a quella riportata nel titolo di credito;
un ulteriore eccezione riguarda la mancanza di capacità o rappresentanza, in questo
caso se il debitore al momento della firma non era nelle condizioni di capacità di intendere e
volere (ubriachezza) il debitore può rifiutarsi di pagare, anche chi agisce in
rappresentanza del debitore, senza consenso, può far conseguire l’invalidamento
del titolo di credito; la firma falsa è un altro requisito sufficiente a non
onorare il debito.
b) Se le eccezioni personali si fondano sul rapporto
sottostante, il debitore può opporre il pagamento solo al primo possessore
(prenditore). Ad esempio, nel caso di una compravendita, il debitore può
rifiutarsi di pagare se la merce risulta avariata, cosa che non potrebbe fare
se il titolo è stato trasferito (con conseguente trasferimento del diritto che
incorpora) ad un terzo soggetto. Questo avviene in seno al principio di
autonomia, secondo il quale dal trasferimento nascerà un nuovo diritto
originario e autonomo. Questo meccanismo di autonomia, si può però prestare a
frode ai danni del debitore, proprio per questo se il debitore dimostra che il
trasferimento sia stato fatto appositamente per danneggiarlo (trasferimento di
comodo) egli può opporsi al pagamento. Poi abbiamo le eccezioni personali tra
debitore e nuovo possessore, attraverso le quali se vi è un credito che il
debitore ha nei confronti del nuovo possessore, si attua una sorta di
compensazione, e quindi può rifiutarsi di pagare la somma prestabilita. Oppure
abbiamo le eccezioni della legittimazione del nuovo proprietario, secondo cui
se il debitore dimostra che il nuovo possessore abbia estorto il titolo di
credito o rubato, non è tenuto a onorare il debito.
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