Pages

Eccezioni Titoli di credito (Cambiali, Girata, Assegno)

Le Eccezioni (art.1993)
Le eccezioni, sono il rifiuto di pagamento del credito, da parte del debitore nei confronti del creditore. Esse possono essere di due tipi:


-le eccezioni Reali: che si rivolgono a qualsiasi possessore del titolo
-le eccezioni Personali: che si rivolgono a un possessore specifico del titolo
a) Le eccezioni Reali possono verificarsi in diverse circostanze, come per esempio una forma non corretta del titolo di credito (manca quindi un requisito fondamentale come: data, somma, firma, data di scadenza ecc.); le eccezioni possono essere relative anche a una discordanza tra la prestazione richiesta dal creditore e il tenore letterario del titolo, in questo caso vale ciò che c’è scritto, quindi il creditore non può pretendere una prestazione diversa (somma di danaro più alta, tassi di interesse maggiori, anticipo data di scadenza) rispetto a quella riportata nel titolo di credito; un ulteriore eccezione riguarda la mancanza di capacità o rappresentanza, in questo caso se il debitore al momento della firma non era  nelle condizioni di capacità di intendere e volere (ubriachezza) il debitore può rifiutarsi di pagare, anche chi agisce in rappresentanza del debitore, senza consenso, può far conseguire l’invalidamento del titolo di credito; la firma falsa è un altro requisito sufficiente a non onorare il debito.

b) Se le eccezioni personali si fondano sul rapporto sottostante, il debitore può opporre il pagamento solo al primo possessore (prenditore). Ad esempio, nel caso di una compravendita, il debitore può rifiutarsi di pagare se la merce risulta avariata, cosa che non potrebbe fare se il titolo è stato trasferito (con conseguente trasferimento del diritto che incorpora) ad un terzo soggetto. Questo avviene in seno al principio di autonomia, secondo il quale dal trasferimento nascerà un nuovo diritto originario e autonomo. Questo meccanismo di autonomia, si può però prestare a frode ai danni del debitore, proprio per questo se il debitore dimostra che il trasferimento sia stato fatto appositamente per danneggiarlo (trasferimento di comodo) egli può opporsi al pagamento. Poi abbiamo le eccezioni personali tra debitore e nuovo possessore, attraverso le quali se vi è un credito che il debitore ha nei confronti del nuovo possessore, si attua una sorta di compensazione, e quindi può rifiutarsi di pagare la somma prestabilita. Oppure abbiamo le eccezioni della legittimazione del nuovo proprietario, secondo cui se il debitore dimostra che il nuovo possessore abbia estorto il titolo di credito o rubato, non è tenuto a onorare il debito.

Vincenzo

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Nessun commento:

Posta un commento